Art. 1.

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i trattamenti economici previsti dalle tabelle C, E, G e N allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, sono aumentati del 20 per cento.
      2. In conseguenza dell'aumento degli importi relativi alla tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, stabilito dal comma 1 del presente articolo, l'assegno supplementare spettante alle vedove dei grandi invalidi ai sensi dell'articolo 38 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e successive modificazioni, è aumentato del 20 per cento.